d.lgs 12 luglio 2024, n. 103

Semplificazione dei controlli sulle attività economiche: in vigore il d.lgs 12 luglio 2024, n. 103

In vigore dal 2 agosto 2024, il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce un nuovo sistema di controlli sulle attività economiche, fondato sul principio di “controllo collaborativo” anziché di “controllo sanzionatorio”, in cui svolgono un ruolo chiave i fattori ESG e il Report certificativo del livello di rischio “basso”.

Decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103: i punti focali

Le disposizioni del decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle Pubbliche Amministrazioni sulle imprese e si focalizzano su 5 tematiche chiave:

  1. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
  2. sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”;
  3. fascicolo informatico di impresa e obblighi;
  4. principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche;
  5. violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile.

1. Semplificazione degli adempimenti amministrativi

L’articolo sulla Semplificazione degli adempimenti amministrativi dettaglia i passi per eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli delle attività economiche.

Include:

  • creazione di uno schema standardizzato per il censimento dei controlli: la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa uno schema chiaro e uniforme che consenta alle amministrazioni di raccogliere, analizzare e avere una visione completa delle informazioni relative ai controlli effettuati e delle procedure in atto.
  • pubblicazione obbligatoria dei censimenti sui siti istituzionali: ogni amministrazione deve pubblicare sul proprio sito istituzionale un censimento completo dei controlli esistenti entro centocinquanta giorni per informare le imprese sugli adempimenti necessari e favorire una maggiore comprensione e collaborazione.
  • revisione periodica dei controlli per valutare la loro necessità o per apportare modifiche: si tratta di un’analisi triennale indispensabile per decidere se mantenere, modificare o eliminare certi controlli e per evitare che le pratiche amministrative diventino obsolete o contraddittorie rispetto alle dinamiche del mercato e alle evoluzioni legislative.

2. Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso”

Ai fini della programmazione dei controlli, si introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria riferito agli ambiti:

  • protezione ambientale;
  • igiene e salute pubblica;
  • sicurezza pubblica;
  • tutela della fede pubblica;
  • sicurezza dei lavoratori.

Si tratta di un sistema che permette di identificare, valutare e classificare le imprese in base al livello di rischio “basso”, con implicazioni dirette sulla frequenza dei controlli.

L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ha il compito di elaborare, per ciascun ambito, norme tecniche o prassi di riferimento che definiscono i criteri per un livello di rischio considerato basso, secondo cui stilare un Report certificativo.

Nello specifico, i parametri che saranno presi in considerazione nella determinazione del livello di rischio basso e semplificheranno la vita delle imprese che dimostrano una sostanziale aderenza ai principi di responsabilità e sostenibilità sono:

  • possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato (es. lo standard SRG88088 – Social Responsability and Governance di Accredia)
  • possesso di altre certificazioni rilasciate da un organismo di certificazione accreditato riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance)
  • esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività
  • settore economico in cui opera il soggetto controllato
  • caratteristiche e dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

3. Fascicolo informatico di impresa e obblighi

Il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce inoltre il “Fascicolo informatico” per migliorare l’efficienza dei controlli amministrativi, programmare le attività di ispezione, ridurre le sovrapposizioni e le duplicazioni e, al contempo, agevolare le imprese nell’adempimento delle loro obbligazioni regolamentari.

4. Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche

Nell’ambito della regolamentazione dei controlli, i Ministeri dovranno:

  1. pubblicare sui propri siti web linee guida e FAQ che aiutino le imprese a meglio comprendere la normativa;
  2. programmare i controlli, sulla base della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta;
  3. consultare le informazioni in proprio possesso e minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

Si stabilisce inoltre che per i soggetti in possesso del Report di basso rischio, le amministrazioni non potranno:

  • effettuare i controlli ordinari più di una volta all’anno;
  • effettuare più di due ispezioni diverse in contemporanea sullo stesso operatore economico.

E, ancora, le amministrazioni dovranno:

  • nel caso di conformità agli obblighi: esonerare il soggetto controllato dagli stessi controlli nei successivi dieci mesi;
  • nel caso di non conformità agli obblighi: adottare provvedimenti proporzionati al livello di rischio, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta.

5. Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile

Infine, il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103 introduce una sorta di “diritto all’errore scusabile”: l’obbligo della previa diffida.

In sintesi, qualora il fatto non costituisca reato e preveda una sanzione non superiore a 5.000 euro accertata per la prima volta nell’arco di 5 anni, l’organo di controllo diffida l’interessato a porre termine alla violazione, adempiere alle prescrizioni violate e rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo, entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notifica dell’atto di diffida.

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue nei limiti delle inosservanze sanate.

L’obbligo della previa diffida non si applica agli ambiti della tutela della salute, della sicurezza e l’incolumità pubblica e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che invece prevedono la revoca del Report certificativo di rischio basso.

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