Approvato il 30 agosto 2024 e in vigore dal 25 settembre 2024, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024 attua la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che impone obblighi di rendicontazione della sostenibilità per alcune tipologie di imprese e introduce la figura del Revisore della Sostenibilità per verificare la conformità della rendicontazione.
A tal proposito si esprime anche il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, per aiutare imprese e professionisti della sostenibilità a meglio comprendere e applicare la nuova normativa.
Qui una sintesi del documento guida e il PDF ufficiale.
Indice:
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): soggetti interessati e soggetti esclusi
L’obbligo di rendicontazione è dato a SPA, SAPA, SRL, SNC e SAS con un impatto potenzialmente severo sull’ambiente e sulla società.
Nello specifico, i soggetti interessati dalla CSRD sono:
- grandi imprese e gruppi di grandi dimensioni (inclusi quelli che controllano società o hanno filiali in Italia), ovvero le imprese che superano almeno due dei seguenti criteri per due esercizi consecutivi:
- totale dell’attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 50 milioni di euro;
- numero medio di dipendenti durante l’esercizio superiore a 250.
I gruppi di grandi dimensioni devono rispettare questi criteri su base consolidata; diversamente, i limiti dell’attivo e dei ricavi vengono aumentati del 20%.
- PMI quotate sui mercati regolamentati italiani o dell’Unione Europea, che per due esercizi consecutivi rientrino almeno in due dei seguenti criteri:
- totale dell’attivo di bilancio: tra 450.000 euro e 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: tra 900.000 euro e 50 milioni di euro;
- numero medio di dipendenti durante l’esercizio: da 11 a 250.
- alcuni tipi di società estere con sede o attività in Italia, comprese le società madri con filiali o controllate in Italia;
- imprese di assicurazione ed enti creditizi (indipendentemente dalla forma giuridica).
Restano escluse dall’applicazione della CSRD:
- micro-imprese (anche se quotate) che per due esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo di bilancio: 450.000 euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 euro;
- numero medio di dipendenti durante l’esercizio: 10.
- Banca d’Italia, fondi di investimento alternativi (FIA) e organismi di investimento collettivo (OICVM).
Rendicontazione di sostenibilità: come funziona
Il Decreto richiede alle imprese di includere nella rendicontazione di sostenibilità informazioni dettagliate sui temi della sostenibilità aziendale, con particolare focus sulla doppia materialità, incentrata su:
- materialità finanziaria, ovvero come i rischi e le opportunità derivanti dai temi della sostenibilità possono influire sulla stabilità finanziaria e sulle performance aziendali. Per esempio, possono avere conseguenze finanziarie significative l’esposizione dell’azienda ai rischi ambientali (come il cambiamento climatico) e ai rischi sociali (come le condizioni dei lavoratori nella catena di fornitura);
- materialità d’impatto, ovvero come le attività aziendali influiscono sull’ambiente, sulla società e sulla governance e come l’impresa opera per prevenire un impatto negativo sulle persone e sul pianeta.
Le informazioni devono essere strutturate secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), sviluppati dalla Commissione Europea per uniformare la rendicontazione individuale e la rendicontazione consolidata tra i diversi Stati membri.
Rendicontazione individuale di sostenibilità
La rendicontazione individuale di sostenibilità riguarda le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate in borsa e, come da direttiva, deve includere:
- descrizione del modello di business e della strategia aziendale in relazione alla sostenibilità, con dettagli sulla resilienza ai rischi ambientali e le opportunità derivanti;
- obiettivi di sostenibilità a lungo termine, come la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 e il 2050;
- ruolo degli organi di amministrazione nella gestione delle questioni di sostenibilità;
- politiche e incentivi legati alla sostenibilità per i membri dell’amministrazione;
- processi di due diligence e identificazione degli impatti negativi sulla catena di valore;
- principali rischi e dipendenze aziendali legate alla sostenibilità.
Rendicontazione consolidata di sostenibilità
La rendicontazione consolidata di sostenibilità riguarda le società madri di gruppi di grandi dimensioni e, come da direttiva, deve includere:
- applicazione a livello di gruppo: la società madre deve fornire una rendicontazione unificata che includa tutte le società figlie del gruppo e copra tutte le questioni di sostenibilità rilevanti per il gruppo nel suo complesso;
- dettagli sui rischi e sugli impatti specifici delle società figlie: se alcune società figlie presentano rischi o impatti di sostenibilità diversi o più significativi rispetto al resto del gruppo, la società madre è tenuta a descriverli nel dettaglio. Per esempio, se una società figlia in un particolare Paese ha un impatto ambientale maggiore a causa della natura della sua produzione, la società madre deve segnalare questi aspetti in modo distinto;
- specificazione delle società figlie che non forniscono dati di sostenibilità: la società madre deve indicare quali società figlie incluse nel consolidamento non hanno fornito dati di sostenibilità e quali sono esentate dalla rendicontazione di sostenibilità.
La rendicontazione di sostenibilità, che sia individuale o consolidata, deve essere inclusa nella relazione sulla gestione e pubblicata secondo i termini previsti per la documentazione finanziaria.
Relazione di conformità del Revisore della Sostenibilità
Le aziende devono inoltre rendere pubblica la relazione di conformità del Revisore della Sostenibilità e, se non dispongono di un sito internet, devono fornire una copia cartacea a chiunque ne faccia richiesta.
La relazione di conformità del Revisore della Sostenibilità è fondamentale perché contribuisce alla credibilità complessiva del report, garantisce che la rendicontazione sia conforme alle normative, trasparente e in linea con gli standard europei, e fornisce maggiore sicurezza agli stakeholder sulle performance di sostenibilità aziendali.
Entrata in vigore e regime transitorio
L’applicazione delle nuove disposizioni sarà graduale per consentire alle imprese di prepararsi e implementare i processi necessari per una rendicontazione completa e conforme.
Le date da tenere a mente sono:
- 1 gennaio 2025 per le grandi imprese, diverse dagli Enti di Interesse Pubblico (EIP);
- 1 gennaio 2026 per le PMI quotate (escluse le micro-imprese), gli enti piccoli e non complessi e alcune tipologie di imprese assicurative e riassicurative (come le captive);
- 1 gennaio 2028 per le società madri di Paesi extra-UE con attività significative in Europa.
Scarica il Decreto di Attuazione CSRD in PDF del CNDCEC.